Adesione collettiva
Modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori; l’adesione collettiva a fondi pensione aperti è possibile anche in presenza di fondi negoziali di riferimento.
Adesione tacita
Adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare; tali lavoratori vengono comunque iscritti a un fondo pensione secondo i criteri definiti dal Decreto (vedi: Conferimento del TFR).
Albo (delle forme pensionistiche complementari)
Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP al quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa. L’Albo è consultabile sul sito www.covip.it.
ANDP (attivo netto destinato alle prestazioni)
Patrimonio del fondo pensione. E’ dato dalla differenza tra il valore di tutte le attività e il valore di tutte le passività; è diviso in quote e frazioni di quote. (vedi: Risorse destinate alle prestazioni).
Anticipazione
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare specifiche esigenze dell’iscritto. È ammessa: in ogni momento e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie connesse a gravissimi motivi di salute dell’iscritto, del coniuge e dei figli; decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; decorsi otto anni dall’iscrizione, per altre esigenze dell’iscritto e fino a un massimo del 30 per cento.
ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni)
Organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile; l’ARAN ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Banca depositaria
Banca che ha i requisiti di cui all’art. 38 del Decreto lgs. 58/1998, presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione. Esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge e allo Statuto/Regolamento del fondo pensione e ai criteri di investimento stabiliti nel DM Economia, disciplinante i criteri e i limiti per gli investimenti dei fondi pensione (DM 703/96), e nel Decreto lgs. 252/2005.
Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento che viene utilizzato per verificare i risultati della gestione. E’ composto da uno o più indicatori finanziari di comune utilizzo individuati coerentemente alla politica di investimento adottata per il fondo/comparto.
Capitalizzazione individuale
Sistema tecnico finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.
CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors)
Comitato di terzo livello della procedura Lamfalussy (vedi: Procedura Lamfalussy), costituito con decisione della Commissione europea 2004/06/CE. Formato dalle autorità di vigilanza europee nel settore delle assicurazioni e dei fondi pensione (per l’Italia partecipano l’ISVAP e la COVIP), presenta i seguenti organi: Members’ Meeting, assemblea plenaria costituita dai rappresentanti delle Autorità, Managing Board, organo direttivo costituito da un Presidente e cinque componenti, eletti in sede plenaria. Il CEIOPS contribuisce alla corretta attuazione delle direttive comunitarie nei settori delle assicurazioni e dei fondi pensione e al rafforzamento della cooperazione e della convergenza delle pratiche di vigilanza.
Classi di quota
Metodo che consente di applicare agevolazioni sulla commissione di gestione in percentuale sul patrimonio di uno stesso comparto o linea di investimento. L’emissione di differenti classi di quota avviene a fronte di adesioni su base collettiva (fondi pensione aperti) e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti (fondi pensione aperti e PIP). L’applicazione di commissioni più basse rispetto all’aliquota base fa sì che le corrispondenti quote assumano nel tempo un valore crescente rispetto a quello della quota base.
Comparti garantiti
Comparti che prevedono la restituzione del capitale versato o la corresponsione di un rendimento minimo. I comparti destinatari del TFR conferito con modalità tacite devono caratterizzarsi per la presenza almeno della garanzia di restituzione del capitale entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi e per prevedere una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte pluriennale, rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR (art. 8, comma 9 del Decreto lgs. 252/2005).
Conferimento del TFR
Destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare:
Conferimento esplicito – avviene in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare;
Conferimento tacito – avviene qualora il lavoratore non effettui nei termini di legge una scelta esplicita relativamente al conferimento del TFR maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento cioè a un fondo negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (Fondinps).
Contratti di assicurazione sulla vita
Contratti che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (per esempio morte o sopravvivenza ad una certa data). L’art. 2 del Decreto lgs. 209/2005 definisce la classificazione delle assicurazioni sulla vita per ramo.
Nella previdenza complementare assume rilievo il ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa).
I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR – cosiddetti contratti unit linked – ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione).
I PIP possono essere attuati mediante contratti di ramo I e di ramo III, questi ultimi unicamente di tipo unit linked.
Fondo pensione a contribuzione definita
Fondo pensione nel quale l’entità della prestazione pensionistica complementare dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
Fondo pensione a prestazione definita
Fondo pensione nel quale l’entità della prestazione pensionistica complementare è preventivamente determinata, di norma, con riferimento a quella del trattamento pensionistico obbligatorio. L’importo del contributo può conseguentemente variare nel tempo in modo tale da poter assicurare l’erogazione della prestazione prefissata.
Fondi pensione negoziali
Fondi pensione costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l’accordo stipulato. Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga al DPR 361/2000. I fondi pensione negoziali costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.
Fondi pensione aperti
Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività di lavoro. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
Fondi pensione preesistenti
Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, quando entrò in vigore la legge delega in base alla quale fu poi emanato il Decreto lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto lgs. 252/2005.
Sono denominati fondi pensione preesistenti autonomi quelli dotati di soggettività giuridica.
Sono denominati fondi pensione preesistenti interni quelli costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione delle imprese – banche, imprese di assicurazione e società non finanziarie – presso cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi. Il Decreto lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’ISVAP.
Fondinps
Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall’art. 1, comma 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale) la cui costituzione presso l’INPS è stabilita dall’art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite quando non vi sia una forma collettiva di riferimento.
Fondo di Tesoreria (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile)
Fondo previsto al comma 755 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), gestito dall’INPS; al Fondo affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti, che intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile. Le risorse affluite al Fondo sono destinate a esigenze di finanza pubblica del tutto distinte da quelle previdenziali.
Forme pensionistiche complementari
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale complementare a quello pubblico. Sono forme pensionistiche “di nuova istituzione” i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP. (Vedi supra voci di glossario)
Gestione separata
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di ramo I (vedi: Contratti di assicurazione sulla vita); sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale. Il rendimento ottenuto dalla gestione separata viene utilizzato per rivalutare le prestazioni previste dal contratto; generalmente viene anche riconosciuta una garanzia di restituzione del capitale versato e/o di un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati (ciò significa che i rendimenti realizzati sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati dalle eventuali perdite o dai minori rendimenti degli anni successivi).
Indice di capitalizzazione
Indice utilizzato per calcolare i rendimenti aggregati dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP (di tipo unit linked); rientra tra i cosiddetti “indici a catena” di Laspeyres e viene calcolato in base alla formula:
dove vi,t è il valore della quota al tempo t dell’i-esimo comparto e qi,t è il numero di quote in essere.
La variazione mensile dell’indice corrisponde alla media dei rendimenti mensili dei singoli comparti ponderata con la quota di patrimonio al tempo t-1. L’indice viene calcolato con riferimento sia all’intero aggregato sia alle singole tipologie di comparto (vedi: Multicomparto). Il rendimento medio dei fondi e dei comparti è calcolato come variazione degli indici di capitalizzazione: rt,k = (It – Ik)/Ik. Una metodologia analoga viene utilizzata per calcolare il rendimento medio dei mandati di gestione e dei benchmark. Il rendimento medio dei fondi e dei comparti è al netto degli oneri che gravano sui fondi (compresi quelli fiscali). Nel caso dei mandati, il rendimento è al lordo degli oneri di gestione (finanziaria e amministrativa) e delle imposte. Il rendimento del benchmark viene calcolato al netto dell’imposta sostitutiva.
Intermediari finanziari abilitati alla gestione delle risorse dei fondi pensione
Le SGR e le imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; le SIM, le banche italiane e i soggetti extracomunitari autorizzati all’esercizio dell’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede in uno dei paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; le imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto lgs. 209/2005 mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita ovvero imprese svolgenti la medesima attività con sede in uno dei paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.
IOPS (International Organization of Pensions Supervisors)
Organismo associativo indipendente, istituito nel 2004, che raccoglie su scala mondiale le autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche operanti nei diversi paesi. Compito dello IOPS è di contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di vigilanza sui fondi pensione nonché di promuovere la cooperazione fra le autorità di vigilanza.
ISC (Indicatore sintetico dei costi)
Indicatore che fornisce una rappresentazione immediata dell’incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall’aderente durante la fase di accumulo. E’ calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme di previdenza complementare di nuova istituzione.
In particolare, è dato dalla differenza tra due tassi di rendimento (entrambi al netto del prelievo fiscale): quello relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede costi e il tasso interno di un piano che li considera. L’ISC viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti…) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4 per cento. I costi presi in considerazione sono il costo di iscrizione, la spesa annua (in cifra fissa o in percentuale sui versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio; viene considerato nel calcolo anche il costo per il trasferimento della posizione individuale, tranne per l’indicatore a 35 anni, dove vale l’ipotesi di pensionamento. Rimangono esclusi tutti i costi che presentano carattere di eccezionalità o che sono collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, i costi legati all’esercizio di prerogative individuali o quelli derivanti dalle commissioni di incentivo eventualmente previste per la gestione finanziaria).
Sul sito della COVIP viene pubblicato l’elenco dell’ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP.
Iscritti differiti
Soggetti che hanno perso i requisiti di partecipazione al fondo, ma hanno maturato il requisito di anzianità previsto per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio.
Iscritti non versanti
Soggetti che non percepiscono la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore della quale, nell’anno, non sono stati versati né contributi, né il TFR.
Life-cycle
Piano di investimento a fini previdenziali che prevede meccanismi che consentono la graduale riduzione dell’esposizione al rischio finanziario all’aumentare dell’età dell’aderente.
Long term care
Copertura assicurativa che garantisce all’iscritto il diritto a ricevere una prestazione nel caso di non autosufficienza. Può essere fornita dalle forme di previdenza complementare, come garanzia accessoria, a maggiorazione della rendita pensionistica.
Mandato di gestione
Incarico di gestione delle risorse finanziarie assegnato dal fondo pensione all’intermediario (vedi: Intermediari finanziari abilitati alla gestione delle risorse dei fondi pensione). I mandati di gestione sono classificati in base alle stesse categorie utilizzate per i fondi multicomparto (vedi: Multicomparto).
Monocomparto
Fondo pensione che prevede una unica linea o comparto d’investimento.
Multicomparto
Fondo pensione che prevede più comparti d’investimento con differenti profili di rischio-rendimento. I comparti sono classificati in base alle seguenti categorie:
– obbligazionario puro (solo obbligazioni con esclusione dell’investimento in azioni);
– obbligazionario misto (è consentito l’investimento in azioni, che assume carattere residuale e comunque non superiore al 30 per cento);
– azionario (almeno il 50 per cento del comparto è investito in azioni);
– bilanciato (in tutti gli altri casi).
Nota informativa
Documento che illustra le caratteristiche e il funzionamento della forma pensionistica. Deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo statuto o con il regolamento della forma. Ne è obbligatoria la consegna gratuita precedentemente all’adesione, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto.
Occupati
La definizione coincide con quella utilizzata dall’ISTAT: persone residenti in Italia, in età lavorativa (15 anni e oltre), che dichiarano di avere un’occupazione oppure di aver effettuato una o più ore di lavoro. Facendo riferimento alla posizione professionale, gli occupati possono essere classificati in dipendenti, se esercitano un lavoro alle dipendenze altrui e percepiscono una retribuzione sotto forma di salario o stipendio, indipendenti, se svolgono un’attività lavorativa assumendo il rischio economico che ne consegue.
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
Organizzazione, nata nel 1961, al fine di promuovere forme di cooperazione e coordinamento in campo economico. Raccoglie oggi l’adesione di 31 paesi (vedi: Paesi dell’OCSE).
OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio)
La voce comprende gli OICVM e gli altri fondi comuni di investimento.
OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari)
La voce comprende i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Organismo di sorveglianza
Organismo obbligatorio nei fondi pensione aperti che prevedono la possibilità di adesioni collettive; è composto da due membri indipendenti e da un rappresentante, rispettivamente, del datore di lavoro e dei lavoratori, per ogni adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori di una singola azienda o di un medesimo gruppo; deve rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e verificare che l’amministrazione e la gestione del fondo pensione avvengano nel loro esclusivo interesse.
Paesi dell’area dell’euro
Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
Paesi dell’OCSE
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Paesi della UE
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Pensionati diretti
Soggetti che percepiscono una prestazione pensionistica complementare in rendita erogata e posta a carico del fondo pensione al quale hanno aderito ovvero erogata tramite imprese di assicurazione.
Pensionati indiretti
Soggetti beneficiari, in quanto superstiti di aderente o di pensionato, di una prestazione pensionistica complementare in rendita erogata e posta a carico del fondo pensione stesso ovvero erogata tramite imprese di assicurazione.
PIP
Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita (vedi: Contratti di assicurazioni sulla vita). Non possono essere destinatari di conferimento con modalità tacite del TFR. L’impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell’aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi oppure a OICR (unit linked rientranti nel ramo III). Non è invece possibile istituire PIP mediante prodotti index linked, pure rientranti nel ramo III.
Sono denominati PIP “nuovi” – i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. Possono essere PIP “vecchi” successivamente adeguati o PIP istituiti successivamente al 31.12.2006.
Sono denominati PIP “vecchi” – i PIP relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del Decreto lgs. 252/2005.
Posizione individuale
E’ la parte dell’attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto.
Prestazione pensionistica complementare
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato); per i “vecchi iscritti” è possibile l’erogazione in capitale dell’intero ammontare. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale. Può essere anticipata al massimo di 5 anni, rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, qualora l’aderente sia inoccupato da almeno 48 mesi o sia stato riconosciuto invalido permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
Principio del look trough
Principio di trasparenza della composizione del portafoglio titoli dell’investitore. Con riguardo ai fondi pensione il principio trova applicazione relativamente agli investimenti in quote di OICVM: la parte del portafoglio del fondo pensione costituita da quote di OICVM viene considerata, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti di investimento, come se fosse direttamente investita negli strumenti finanziari detenuti dall’OICVM stesso.
Procedura Lamfalussy
Procedura legislativa comunitaria articolata in quattro livelli, introdotta nel 2001 al fine di razionalizzare la produzione normativa comunitaria in materia finanziaria. Al primo livello si colloca l’elaborazione dei principi generali della regolamentazione ad opera della legislazione primaria. Al secondo livello si situa la predisposizione della normativa secondaria di attuazione delle disposizioni di primo livello (la Commissione europea elabora le disposizioni di dettaglio con l’assistenza dei Comitati tecnici di secondo livello). Al terzo livello operano i tre distinti Comitati tecnici, CESR (Committee of European Securities Regulators), CEBS (Committee of European Banking Supervisors) e CEIOPS (Committee of Insurance and Occupazional Pensions Supervisors), composti dalle autorità di vigilanza sul settore mobiliare, sul settore bancario e sul settore assicurativo e dei fondi pensione. I Comitati di terzo livello svolgono funzioni di consulenza nei confronti della Commissione europea e di coordinamento tra le diverse autorità al fine di assicurare il coerente recepimento della normativa e la convergenza delle pratiche di vigilanza. Il quarto livello è costituito dal potere di verifica della Commissione europea della corretta applicazione delle norme da parte dei paesi membri dell’Unione.
Progetto esemplificativo
Stima della possibile evoluzione della posizione individuale nel periodo di partecipazione alla forma pensionistica e del possibile livello della prestazione complementare spettante al momento del pensionamento. La stima viene compiuta sulla base di alcuni elementi di calcolo predefiniti.
Risorse destinate alle prestazioni
Corrispondono all’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica che detengono direttamente le risorse; alle riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; ai patrimoni di destinazione ovvero alle riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; alle riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e al valore complessivo delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.
Responsabile della forma pensionistica
Figura prevista per tutte le forme pensionistiche complementari, è nominato dal consiglio di amministrazione del fondo (se soggetto giuridico) o della società o ente promotore della forma pensionistica (se forma priva di soggettività giuridica). Deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo amministrativo del fondo o della società circa i risultati dell’attività svolta; verifica che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della COVIP e delle previsioni di natura contrattuale contenute negli statuti e nei regolamenti; provvede all’invio di dati e notizie sull’attività del fondo richiesti dalla COVIP; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
Riscatto
Prestazione erogata in un’unica soluzione, antecedentemente all’accesso al pensionamento in presenza di determinate situazioni attinenti con l’iscritto. Si ha riscatto parziale (50 per cento della posizione individuale) per eventi quali l’inoccupazione per periodi compresi fra i 12 e i 48 mesi, il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il riscatto totale della posizione individuale è ammesso in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi o in caso di perdita dei requisisti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti negli statuti e nei regolamenti.
SGR (Società di gestione del risparmio)
Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
SICAV (Società di investimento a capitale variabile)
Società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
SIM (Società di intermediazione mobiliare)
Società, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del Testo unico in materia d’intermediazione finanziaria avente sede legale e direzione generale in Italia.
Sistema contributivo
Sistema di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutati annualmente con un coefficiente di capitalizzazione, e sull’età al momento del pensionamento. Per ottenere il valore della prestazione il montante così ottenuto viene correlato, mediante coefficienti di trasformazione, alla speranza di vita del soggetto al momento del pensionamento.
Sistema pensionistico a “ripartizione”
Sistema finanziario di gestione nel quale i contributi previdenziali versati nell’anno solare di riferimento per i lavoratori attivi sono utilizzati per finanziare l’erogazione delle prestazioni previdenziali ai pensionati; in tal modo non c’è alcuna accumulazione di risorse finanziarie e la gestione è puramente amministrativo/contabile.
Sistema pensionistico a “capitalizzazione”
Sistema finanziario di gestione nel quale i contributi versati per i lavoratori attivi vengono accantonati, anche in conti individuali, e vengono gestiti secondo le tecniche dell’investimento finanziario con la finalità di costituire un montante per la successiva erogazione della pensione.
Sistema retributivo
Sistema di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sulla anzianità contributiva acquisita e sulla retribuzione percepita nel periodo lavorativo.
Spazio Economico Europeo (SEE)
Area di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, nata il 1º gennaio 1994 in seguito a un accordo tra l’EFTA (European Free Trade Association, composta da Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia) e l’UE. Sono componenti dello Spazio Economico Europeo tutti gli Stati membri dell’Unione europea e tre dei quattro paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Tasso di copertura (ovvero Tasso di sostituzione)
Esprime il rapporto fra la prima rata annua di pensione erogata e l’ultima retribuzione annua percepita.
Trasferimento
Facoltà riconosciuta all’iscritto di trasferire la posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare: in caso di accesso a una nuova attività lavorativa, in qualsiasi momento (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione); volontariamente, decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica. Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica di precedente appartenenza.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Ammontare corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; la complessiva somma accantonata viene rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Unit linked
Contratti assicurativi di ramo III rispetto ai quali l’ammontare delle prestazioni è legato all’andamento di un fondo interno o di uno o più OICR. I fondi interni (e gli OICR) sono caratterizzati da regole di contabilizzazione delle attività basate sul valore di mercato simili a quelle previste per i fondi pensione negoziali e aperti. Nei contratti di tipo unit linked non vengono, in genere, previste garanzie finanziarie da parte delle imprese di assicurazione.
Vecchi iscritti
Soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritte alla previdenza complementare prima della data di entrata in vigore della Legge 421/1992. La condizione di “vecchio iscritto” si perde in caso di riscatto dell’intera posizione maturata.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali,
da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da MondoInvestor, Titolare del trattamento al solo fine di dar
seguito alla Sua richiesta di iscrizione alla nostra newsletter automatizzata contenente informazioni sui nostri prodotti,
le ultime novità e altro materiale pubblicitario e/o promozionale.
Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione cliccando sull’apposito link
presente in ogni newsletter.
Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi
ci impedirà di riscontrare la sua richiesta.
Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato
dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario
ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono,
per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità.
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere l’accesso, la rettifica,
la cancellazione, la limitazione del trattamento, la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
in caso di limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento,
di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a MondoInvestor s.r.l.
Via Gustavo Fara 9 – 20124 Milano.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti,
saranno trattati da MondoInvestor S.r.l. - Via Gustavo Fara, 9 - 20124 Milano, Titolare del trattamento, al solo fine di
fornirle le informazioni da lei richieste utilizzando il canale email e saranno conservati esclusivamente il tempo necessario per
garantirle un corretto e completo riscontro. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero.
Qualora decida di fornirci i Suoi dati con l’inoltro spontaneo dell’email, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare
del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso,
specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità.
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei ha i seguenti diritti: di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
notifica, portabilità, opposizione, di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a MondoInvestor S.r.l., Via Gustavo Fara, 9 - 20124 Milano,
oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@mondoinvestor.com.